*Gli incentivi sono stati determinati presumendo una potenza termica dell'impianto uguale alla potenza nominale del singolo apparecchio
La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei frabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di calore alimentato da biomassa.
Sono ammessi esclusivamente i generatori di calore installati in sostituzione di generatori di calore a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio per la climatizzazione invernale degli edifici, incluse le serre esistenti e fabbricati rurali esistenti.
L'incentivo è determinato in base alla tipologia di generatore (termocamino, termostufa, caldaia), al tipo di combustibile (legna, pellet di legna, o altra biomassa combustibile utilizzabile), alla potenza nominale dell'impianto, alle prestazioni del generatore di calore prescelto ed alla fascia climatica di appartenenza. L'ammontare dell'incentivo erogato non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute.
Nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo sia non superiore a € 5000,00 l'incentivo è corrisposto in un'unica rata; qualore sia superiore è corrisposto in base alle annualità relative allo specifico intervento (2 ANNI per impianti di climatizzazione invernale di potenza nominale inferiore o uguale a 35 kW, 5 ANNI per quelli di potenza nominale superiore ai 35 kW).
L'incentivo è erogato 60 giorni dalla data di accettazione ed approvazione della pratica da parte del GSE.
2 ANNI per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW
5 ANNI per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale maggiore a 35 kW